La Toscana delle Donne
LE TAPPE DELLA PARITà DI GENERE
Indice

Le leggi italiane che hanno cambiato la vita delle donne
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1945 – Diritto di voto attivo e passivo
Il primo grande, importante passo avanti in ambito politico risale al 1945, anno in cui alle donne maggiorenni (21 anni) viene riconosciuto il diritto di voto.
Successivamente, e più precisamente il 10 marzo del 1946, il decreto numero 74 prevede per le donne anche la possibilità di essere elette. -
1963 – Accesso agli impieghi pubblici
Un’altra importante conquista per ciò che concerne la parità di genere avviene nel 1963, anno in cui il parlamento italiano ammette le donne ai pubblici uffici e alle professioni.
La legge n.66 con soli due articoli permette alle donne di accedere a tutte le cariche professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni per ciò che riguarda le mansioni e la carriera. -
1970 – Divorzio
Il 1 dicembre del 1970 la legge n. 898 introduce il divorzio nella legislazione italiana.
Viene quindi ufficialmente e legalmente concesso lo scioglimento del matrimonio, nonostante le opposizioni di alcuni movimenti politici.
Nel 1974 il referendum abrogativo affermò definitivamente la volontà della popolazione di mantenere in vigore la legge sul divorzio. -
1975 – Riforma del diritto di famiglia
Il 1 dicembre del 1970 la legge n. 898 introduce il divorzio nella legislazione italiana.
Viene quindi ufficialmente e legalmente concesso lo scioglimento del matrimonio, nonostante le opposizioni di alcuni movimenti politici.
Nel 1974 il referendum abrogativo affermò definitivamente la volontà della popolazione di mantenere in vigore la legge sul divorzio. -
1978 – Aborto
Tutt’oggi fortemente dibattuta, la legge n. 194 ‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’ elimina il reato di aborto.
L’IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) viene così legalizzata e regolamentata, con l’obiettivo di combattere tutte le pratiche clandestine e pericolose di aborto. -
1981 – Abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore
In passato un delitto commesso per onore prevedeva pene ridotte.
Uccidere qualcuno per salvaguardare la propria reputazione era considerato un motivo valido per ottenere uno sconto della pena.
Chiaramente anche chi commetteva un delitto in ambito familiare, per tradimenti e questioni di onore di vario genere, aveva la possibilità di beneficiare della riduzione della pena.
Nel 1981, una sola legge aboliva il delitto d’onore, il matrimonio riparatore e l’abbandono di un neonato per causa d’onore. -
2010 – Parità sul lavoro
Uno degli ambiti in cui si è maggiormente palesata la differenza tra uomo e donna è quello professionale.
La parità sul lavoro è ancora lontana dall’essere pienamente raggiunta, anche se notevoli passi in avanti sono stati fatti.
Nel 2010, quindi appena un decennio fa, il decreto legislativo n. 5 condanna comportamenti discriminatori nei confronti della donna.
Il datore di lavoro è passibile di ammenda nei casi di discriminazioni che riguardano l’aspetto retributivo o per qualsiasi altra disparità di trattamento. -
2011 – Quote rosa nei consigli di amministrazione
Rimanendo in ambito lavorativo la legge sulle ‘quote rosa’ segna una conquista importante per le donne.
Nel 2011 la legge 120 impone alle società quotate un equilibrio tra i generi per ciò che concerne gli amministratori da eleggere.
L’equilibrio in questione può essere considerato ‘raggiunto’ quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo abbia almeno un terzo degli amministratori eletti. -
2009 – Stalking
Tra le leggi che hanno cambiato la vita delle donne quella che riguarda lo stalking segna un traguardo importante nell’ambito del rispetto e della tutela dell’incolumità.
Con la legge 38 inserita nel Codice Penale il comportamento molesto, ossessivo e persecutorio nei confronti di una donna diventa reato. -
2013 – Violenza sulle donne
Sulla scia della legge sullo stalking nel 2013 viene finalmente approvato il decreto legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne, convertito in legge nello stesso anno.
Si tratta di una normativa che oltre ad inasprire la pena per il reato di femminicidio prevede una serie di misure finalizzate alla prevenzione per ciò che concerne la violenza domestica e la tutela delle donne. -
2016 – Rappresentanza di genere nella legge elettorale regionale
La Legge 15 febbraio 2016, n. 20 introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l’adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive.
In tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l’equilibrio di genere all’interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali. -
2017 – Rappresentanza di genere nella legge elettorale del Parlamento nazionale
Il sistema elettorale del Parlamento, definito dalla L. n. 165 del 2017, che prevede sia collegi uninominali da assegnare con formula con formula maggioritaria, sia collegi plurinominali da assegnare con metodo proporzionale (sistema ‘misto’), detta alcune specifiche disposizioni in favore della rappresentanza di genere per le elezioni della Camera e del Senato.
La Costituzione della Repubblica italiana
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Art. 3
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. -
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
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Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. -
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. -
Art. 117
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Lo Statuto della Regione Toscana
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Art. 4(f)
L’articolo 4, lettera f) colloca: “il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici”, tra le finalità principali dello Statuto.
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Art. 55
L’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana, inoltre, prevede la Commissione per le pari opportunità quale organo di tutela e garanzia.
La normativa internazionale
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1948 – Dichiarazione Universale dei diritti umani
All’articolo 16 la Carta ribadisce che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei relativi coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. -
1981 – CEDAW
Il 3 settembre 1981 entrava in vigore la convinzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna.
La cosiddetta CEDAW (Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne), contiene i principali diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, declinandoli al
femminile. -
2000 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione di Nizza del 2000 all’articolo 23, viene confermato il principio di parità tra uomini e donne in tutti i campi della vita sociale, a partire da quello del lavoro.
Nella Carta dei diritti viene ribadito all’articolo 21, il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, l’origine etnica o la razza, le convinzioni particolari e le opinioni politiche oltre al diritto al congedo di maternità retribuito (articolo 33).
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali ha assunto carattere giuridicamente vincolante attraverso un apposito articolo di rinvio, con l’esclusione di Regno Unito, Repubblica Ceca e Polonia che hanno ottenuto una clausola di esclusione dall’applicazione della Carta) -
2009 – Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona del 2009 ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato CE), inserendolo tra i valori (art. 2) e tra gli obiettivi (art. 3, par. 3) dell’Unione.
Inoltre, il nuovo articolo 10, introdotto dal Trattato di Lisbona nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevede che nell’attuazione delle sue politiche ed azioni, l’Unione miri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, le disposizioni relative alla parità fra uomini e donne già previste agli articoli 137 e 141 del Trattato CE sono confluite, in base al Trattato di Lisbona, negli articoli 153 e 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.Il Trattato fa, inoltre, riferimento al problema della violenza domestica sulle donne (Dichiarazione relativa all’articolo 8 del TFUE) e al tema della tratta degli esseri umani (Art. 79,2,d TFUE).
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2015 – Agenda 2030
Il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri dell’ONU hanno adottato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. In vigore dal 2016 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), l’Agenda costituisce il nuovo quadro di riferimento globale e universale per lo sviluppo sostenibile.
L’Agenda prevede un obiettivo, il 5 destinato al Raggiungimento dell’uguaglianza di genere.
L’Obiettivo 5 si propone di eliminare ogni forma di discriminazione e violenza per tutte le donne, di tutte le età, così come pratiche quali i matrimoni precoci o forzati e le mutilazioni genitali.
L’Obiettivo punta alla parità tra tutte le donne e le ragazze nei diritti e nell’accesso alle risorse economiche, naturali e tecnologiche, nonché alla piena ed efficace partecipazione delle donne e alla pari opportunità di leadership a tutti i livelli decisionali politici ed economici.